Una terrazza può essere usata da una sola persona ma svolgere contemporaneamente la funzione di copertura per una parte dell’edificio. È proprio questa doppia funzione a spiegare il criterio speciale previsto dal Codice civile.
La regola dell’art. 1126 c.c.
Quando l’uso del lastrico o di una parte di esso non è comune a tutti, chi ne ha l’uso esclusivo contribuisce per un terzo alla spesa di riparazione o ricostruzione; gli altri due terzi sono a carico dei condòmini delle unità comprese nella proiezione della copertura, secondo i criteri applicabili.
Non tutte le spese della terrazza rientrano automaticamente
Pavimentazioni scelte per esigenze esclusivamente estetiche, arredi e opere non connesse alla funzione di copertura possono avere una diversa imputazione. Per questo il computo deve separare chiaramente le lavorazioni.
Infiltrazioni: prima la causa, poi il riparto
La responsabilità per un danno da infiltrazione può richiedere di valutare manutenzione, custodia, difetti preesistenti e condotte dei soggetti coinvolti. Il criterio di ripartizione della spesa di manutenzione non risolve automaticamente ogni questione risarcitoria.
Documenti utili
- Titoli di proprietà e regolamento
- Planimetria delle unità coperte
- Relazione tecnica sulla causa
- Computo separato delle lavorazioni
- Polizza assicurativa
- Delibere pregresse su manutenzioni del lastrico
Partiamo dai dati reali dello stabile.
Dimensioni, servizi comuni e criticità permettono di costruire una proposta coerente, non un prezzo standard.
Domande frequenti
Chi usa in esclusiva la terrazza paga tutto?
Non necessariamente. Se la terrazza svolge funzione di copertura, l’art. 1126 c.c. prevede un criterio specifico di riparto per riparazione o ricostruzione.
Il criterio 1/3 e 2/3 vale per qualsiasi lavoro sulla terrazza?
No. Va verificato che la spesa riguardi effettivamente la funzione di copertura disciplinata dalla norma.